La verifica della Conformità urbanistica dell’immobile in oggetto, definizione introdotta dall’articolo 9 bis c.1 – bis del Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001, si è spinta, fino all’epoca in cui non c’era l’obbligo di ottenere licenza o titolo edilizio.
Il legislatore, nel secondo periodo dell’art. 9-bis citato del TUE dispone espressamente quanto segue: Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo o edilizio, lo stato legittimato è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o provato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Oggi diventa sempre più importante dimostrare lo stato legittimato degli immobili, soprattutto quando ci si imbatte in fabbricati o costruzioni datate e per le quali non ESISTE nulla di depositato presso gli archivi del Comune o del Catasto.
E’ superata oramai la dichiarazione ante ‘67 o ante ‘42 poiché non occorre più dichiararla ma bisogna dimostrarla.
Negli ultimi anni ho ‘scoperto’ l’Archivio di Stato’ ufficio che ho sempre trascurato.
La preziosa collaborazione con i funzionari degli uffici, mi ha permesso di risolvere brillantemente la datazione di immobili di dubbia provenienza per i quali, trattandosi di fabbricati ricompresi nella perimetrazione urbana, occorreva dimostrare la realizzazione al 1.6.1935, epoca in cui, nel Comune di Imperia è stato emanato il primo Regolamento Edilizio mediante il Regio decreto.
Immobili per i quali, a dire di molti colleghi e clienti, la pena da pagare ammontava a decine di migliaia di euro per la regolarizzazione della loro posizione urbanistica, a seguito del mio intervento di ricostruzione si è risolta in solamente 516,00 € prevista dall’art 48 della leggere regionale 16/2008.
L’attenta ricostruzione degli immobili dal 1800-1900 ai giorni nostri, mediante l’incrocio di mappe di impianto e di libri di archivio scritti a mano, presenti esclusivamente presso gli uffici sopra citati, ha permesso la fedele ricostruzione e quindi la datazione degli immobili, permettendo sconti della ‘pena’ che si sono praticamente azzerati rispetto alle richieste delle norme ordinarie.
Tali ricerche oggi, sono diventate di fondamentale importanza, per TUTTI gli immobili, di qualsiasi epoca e di qualsiasi territorio, poiché diventa fondamentale una volta per tutte restituire agli immobili stessi la loro identità, che si tratti di un accertamento di conformità urbanistico o di una Relazione di Conformità per la stipula di un atto.